Valerio Ricciardi
02-02-2018, 09:15
Condivido con voi con soddisfazione la buonissima notizia che ieri in mattinata il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Progetto di Legge Regionale n.71, che di fatto supera completamente la precedente DEL TUTTO INEFFICACE L.R. Piemonte del 2000 in Legge "tipo Lombardia".
Dopo 18 anni e 4 tentativi andati a vuoto, un successo straordinario perché - da chi a suo tempo fece di tutto per demolire lei e le altre leggi regionali - la precedente Legge è stata sempre contrapposta alla LR. della Lombardia.
Probabilmente senza l'impegno dell'attuale presidente del Consiglio Regionale del Piemonte con cui si iniziò il percorso nel 2006 il successo sarebbe stato molto più difficile da raggiungere.
La nuova legge non costituisce un traguardo assoluto, certamente fa decadere quasi un simbolo di come non si dovrebbe concepire un impianto legislativo e questo permette di sperare in un futuro più roseo per il piemonte da un punto di vista dell'IL.
C'è stato chi per complicare la frittata ha anche tentato di inventarsi nuovi e di fatto "non misurabili/verificabili" modi di valutare l'inquinamento luminoso (vedasi CAM-2017); si va forse verso una rivisitazione e modifica, finalmente, della ben nota e assolutamente inutile UNI10819 cui faceva riferimento la vecchia legge regionale n. 31/2000 del Piemonte; norma UNI10819 di cui a questo punto non è chiaro quale sarà il futuro (se verrà di fatto allineata alle leggi regionali o resterà come un totem di un assurdo passato, vigente e quindi in totale anacronistica contrapposizione).
In sintesi col nuovo impianto legislativo n. 71.
1 - 0 cd/km a 90° o più in alto
2 - sorgenti e apparecchi efficienti (anche uso dei CAM)
3 - Luminanze e illuminamenti minimi e massimi previsti e quantificati, finalmente, dalle norme
4 - Impianti efficienti (CAM e il famoso rapporto fra altezza dei punti sorgenti ed interdistanza minima di 1:3.7), quindi niente più pali della luce infittiti ad libitum solo per far guadagnare le aziende installatrici e l'ENEL
5 - Regolazione dei flussi modulata al ribasso entro le ore 24, previsti anche impianti di tipo adattivo
Ma non dobbiamo passare sotto silenzio i due elementi veramente di avanguardia, che a giudicare da quel che si è visto in giro andrebbero estesi anche alle altre norme regionali: un limite di "temperatura di colore" massima per impianti funzionali (non architettonici o di altra natura per ora) uguale o inferiore a 3500K e la promozione dell'illuminazione adattiva che è una novità geniale e assolutamente logica che si sta iniziando a sperimentare concretamente in Svezia.
Questi due elementi fan sì che mentre prima la L.R. 31/2000 veniva presa ad esempio di come andavano fatte le cose da chi traeva vantaggi da un'illuminazione notturna dispendiosa e insensata, quasi per delegittimare le leggi più serie, adesso l'impianto giuridico deliberato in Piemonte potrà al contrario diventare base per future rivendicazioni migliorative alle altre L.R. esistenti.
Non male, direi.
Dal Piemonte ci fanno sapere che presto, appena possibile, verrà organizzato un un grande convegno con tutti gli stakeholder per promuovere i contenuti della nuova Legge, della quale si attende a breve nei tempi previsti dalle norme la pubblicazione.
Dopo 18 anni e 4 tentativi andati a vuoto, un successo straordinario perché - da chi a suo tempo fece di tutto per demolire lei e le altre leggi regionali - la precedente Legge è stata sempre contrapposta alla LR. della Lombardia.
Probabilmente senza l'impegno dell'attuale presidente del Consiglio Regionale del Piemonte con cui si iniziò il percorso nel 2006 il successo sarebbe stato molto più difficile da raggiungere.
La nuova legge non costituisce un traguardo assoluto, certamente fa decadere quasi un simbolo di come non si dovrebbe concepire un impianto legislativo e questo permette di sperare in un futuro più roseo per il piemonte da un punto di vista dell'IL.
C'è stato chi per complicare la frittata ha anche tentato di inventarsi nuovi e di fatto "non misurabili/verificabili" modi di valutare l'inquinamento luminoso (vedasi CAM-2017); si va forse verso una rivisitazione e modifica, finalmente, della ben nota e assolutamente inutile UNI10819 cui faceva riferimento la vecchia legge regionale n. 31/2000 del Piemonte; norma UNI10819 di cui a questo punto non è chiaro quale sarà il futuro (se verrà di fatto allineata alle leggi regionali o resterà come un totem di un assurdo passato, vigente e quindi in totale anacronistica contrapposizione).
In sintesi col nuovo impianto legislativo n. 71.
1 - 0 cd/km a 90° o più in alto
2 - sorgenti e apparecchi efficienti (anche uso dei CAM)
3 - Luminanze e illuminamenti minimi e massimi previsti e quantificati, finalmente, dalle norme
4 - Impianti efficienti (CAM e il famoso rapporto fra altezza dei punti sorgenti ed interdistanza minima di 1:3.7), quindi niente più pali della luce infittiti ad libitum solo per far guadagnare le aziende installatrici e l'ENEL
5 - Regolazione dei flussi modulata al ribasso entro le ore 24, previsti anche impianti di tipo adattivo
Ma non dobbiamo passare sotto silenzio i due elementi veramente di avanguardia, che a giudicare da quel che si è visto in giro andrebbero estesi anche alle altre norme regionali: un limite di "temperatura di colore" massima per impianti funzionali (non architettonici o di altra natura per ora) uguale o inferiore a 3500K e la promozione dell'illuminazione adattiva che è una novità geniale e assolutamente logica che si sta iniziando a sperimentare concretamente in Svezia.
Questi due elementi fan sì che mentre prima la L.R. 31/2000 veniva presa ad esempio di come andavano fatte le cose da chi traeva vantaggi da un'illuminazione notturna dispendiosa e insensata, quasi per delegittimare le leggi più serie, adesso l'impianto giuridico deliberato in Piemonte potrà al contrario diventare base per future rivendicazioni migliorative alle altre L.R. esistenti.
Non male, direi.
Dal Piemonte ci fanno sapere che presto, appena possibile, verrà organizzato un un grande convegno con tutti gli stakeholder per promuovere i contenuti della nuova Legge, della quale si attende a breve nei tempi previsti dalle norme la pubblicazione.